Con l’Istruzione operativa del 3 luglio scorso (allegata), l’Inail ha comunicato le modalità per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione tramite la presentazione del Modello OT23 per l’anno 2026, insieme alla guida alla compilazione.
Interventi ammissibili e finalità
Il Modello OT23 individua gli interventi di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che le aziende possono realizzare nel corso del 2025, al fine di ottenere la riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2026 (art. 23, Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi – D.M. 27 febbraio 2019).
L’Inail ha confermato, per garantire continuità alle misure prevenzionali già previste negli anni precedenti, la quasi totalità degli interventi dello scorso anno, aggiornati in base alle normative sopravvenute e con miglioramenti testuali specificati nell’Istruzione.
Classificazione degli interventi
La Guida allegata ricorda che:
- Gli interventi sono classificati in tipologia A e tipologia B in base alla loro rilevanza prevenzionale.
- Per accedere allo sconto, è necessario:
- aver realizzato almeno un intervento di tipo A, oppure
- aver realizzato almeno due interventi di tipo B.
Requisiti di regolarità
Per beneficiare della riduzione, l’azienda deve essere in regola sotto il profilo:
- Contributivo e assicurativo, verificato tramite DURC online (includendo i premi di autoliquidazione dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda).
- Normativo in materia di salute e sicurezza, verificato dagli organi ispettivi e riferito all’assenza di provvedimenti sanzionatori definitivi.
Su richiesta di Confindustria, l’Inail ha chiarito che:
“Non rilevano le irregolarità derivanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o sospesi in contenzioso amministrativo o giudiziario.”
Pertanto, l’autocertificazione “di rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di salute e sicurezza” si riferisce all’assenza di provvedimenti sanzionatori definitivi o sospesi in sede di contenzioso.
Percentuali di riduzione applicabili
Nei primi due anni dall’apertura della PAT, si applica una riduzione fissa dell’8%.
Successivamente, la percentuale di riduzione varia in base al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT, come segue:
| Lavoratori-anno (triennio PAT) | Riduzione |
|---|---|
| Fino a 10 | 28% |
| Da 10,01 a 50 | 18% |
| Da 50,01 a 200 | 10% |
| Oltre 200 | 5% |
Esempio di intervento: misure organizzative
- L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA.
- L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000.
INAIL istruzione operativa OT23 2026
Per i dettagli sugli interventi ammissibili e la documentazione probatoria richiesta in vista della presentazione della domanda di riduzione, puoi contattare EUROTECNA.