L’intelligenza artificiale entra sempre più nei processi aziendali. Il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato l’8 ottobre e con entrata in vigore il 23 ottobre 2026, dedica l’articolo 42 alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Consulta il decreto in Gazzetta Ufficiale.
La disposizione prevede che i sistemi di IA che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità della prestazione o sulle decisioni rilevanti per la sicurezza siano considerati nella valutazione dei rischi prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

Per le imprese, questo significa valutare anche gli effetti dell’IA sulle condizioni di lavoro: ad esempio, quando un software organizza attività, determina ritmi o supporta decisioni operative. Occorre inoltre assicurare ai lavoratori informazione e formazione adeguate sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
L’articolo assegna al Ministero del lavoro il coordinamento delle misure di tutela e promuove l’impiego responsabile dell’IA anche per prevenire infortuni e malattie professionali. Leggi l’articolo 42.
Il collegamento con l’AI Act riguarda la gestione consapevole dell’intelligenza artificiale in azienda: conoscere gli strumenti utilizzati, comprenderne i rischi e preparare il personale. La valutazione della sicurezza deve quindi trovare spazio nelle procedure aziendali dedicate all’IA.
Nel nostro approfondimento “AI Act: l’utilizzo dell’AI in azienda” illustriamo il quadro europeo e le principali azioni per le imprese, dalla mappatura dei sistemi alla formazione e alla definizione di una policy interna.
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