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Iperammortamento 2026

Autore:
Gianni Marcozzi

Pubblicato:
21 Gennaio 2026

Ultima modifica:
21 Gennaio 2026

Tempo di lettura: 2min

Con la Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore ridefinisce il quadro degli incentivi agli investimenti produttivi, reintroducendo a decorrere dal 1° gennaio 2026 il meccanismo dell’iperammortamento, disciplinato dall’art. 1, commi 427–436. La misura si

Con la Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore ridefinisce il quadro degli incentivi agli investimenti produttivi, reintroducendo a decorrere dal 1° gennaio 2026 il meccanismo dell’iperammortamento, disciplinato dall’art. 1, commi 427–436. La misura si pone in continuità solo parziale con il passato, sostituendo definitivamente i crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, non più applicabili ai nuovi investimenti.

La scelta normativa segna un ritorno alla leva fiscale della maggiorazione extracontabile del costo ammortizzabile, rivisitata alla luce dell’evoluzione del contesto europeo sugli aiuti di Stato. L’obiettivo è orientare gli investimenti verso tecnologie ad alto contenuto innovativo e, in modo selettivo, verso soluzioni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, con un approccio più coerente con i vincoli comunitari e con una maggiore attenzione all’impatto strutturale degli investimenti sul sistema produttivo.

In questa prospettiva, l’iperammortamento si configura non solo come incentivo fiscale, ma come strumento di politica industriale, volto a sostenere processi di trasformazione tecnologica ed energetica compatibili con le nuove regole europee.

L’agevolazione è rivolta ai titolari di reddito d’impresa, senza distinzioni legate alla forma giuridica, al settore economico, alla dimensione aziendale o al regime contabile adottato. L’accesso al beneficio è tuttavia subordinato al rispetto di requisiti di compliance generale, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro e di regolarità contributiva e previdenziale.

Restano esclusi dal perimetro applicativo i lavoratori autonomi, i contribuenti in regime forfetario, le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, nonché i soggetti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali prive di continuità aziendale. Sono inoltre esclusi i soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001, a conferma della volontà del legislatore di collegare l’accesso agli incentivi a requisiti minimi di affidabilità e responsabilità d’impresa (clicca per approfondire).

L’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, senza la possibilità di ricorrere a meccanismi di prenotazione.

Gli investimenti devono riguardare beni nuovi, prodotti in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, e rientrare nelle categorie individuate dalle Tabelle IV e V allegate alla Legge n. 199/2025.

La delimitazione puntuale dell’ambito oggettivo e temporale conferma l’impostazione selettiva della misura, che premia investimenti mirati, tecnologicamente qualificati e coerenti con gli indirizzi di medio periodo della politica industriale ed energetica.

Investimenti agevolabili e perimetro di esclusione

Rientrano nel perimetro dell’iperammortamento gli investimenti in beni materiali e immateriali caratterizzati da un’elevata integrazione con i processi aziendali. In particolare, sono agevolabili i beni interconnessi al sistema informativo dell’impresa o alla rete di fornitura, in grado di contribuire in modo diretto alla digitalizzazione e all’efficienza dei processi produttivi.

La misura include inoltre specifici investimenti in beni materiali destinati all’autoproduzione di energia per autoconsumo, comprensivi dei sistemi di stoccaggio. Per tali interventi, in particolare per gli impianti fotovoltaici, la normativa prevede requisiti tecnici stringenti, a conferma dell’approccio selettivo adottato dal legislatore.

È invece espressamente esclusa la cumulabilità dell’iper ammortamento con il credito d’imposta “Industria 4.0” per investimenti che abbiano già beneficiato di tale agevolazione, al fine di evitare sovrapposizioni di incentivi sul medesimo bene.

Misura della maggiorazione: logica degli scaglioni

La maggiorazione del costo di acquisizione rileva esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e non produce effetti ai fini IRAP. Il beneficio è strutturato secondo una logica progressiva per scaglioni di investimento, che consente di modulare l’intensità dell’incentivo in funzione dell’ammontare complessivo dell’investimento effettuato.

Importo dell’investimento Maggiorazione
Fino a € 2.500.000 180%
Da € 2.500.001 a € 10.000.000 100%
Da € 10.000.001 a € 20.000.000 50%

Per gli investimenti realizzati tramite contratti di leasing, la maggiorazione è calcolata con riferimento al costo sostenuto dal locatore, secondo quanto previsto dalla disciplina fiscale di riferimento.

Come accedere all’iperammortamento 2026

Per accedere all’iperammortamento 2026 è necessario rispettare alcune condizioni tecniche e temporali. Il percorso si articola in più fasi, dalla pianificazione all’applicazione del beneficio in dichiarazione dei redditi.

Fase Descrizione
1. Pianificazione dell’investimento Individuare i beni agevolabili e verificare se apportano miglioramenti tecnologici o energetici
2. Ordine e acconto Firmare il contratto e versare almeno il 20% di acconto entro il 31 dicembre 2026
3. Installazione e collaudo Completare l’investimento e mettere in funzione i beni entro il 30 settembre 2028
4. Documentazione tecnica Ottenere una perizia asseverata o una dichiarazione del produttore che certifichi i requisiti del bene
5. Gestione fiscale Applicare il beneficio in dichiarazione dei redditi, deducendo la quota maggiorata di ammortamento

 

Per una valutazione preliminare degli investimenti e per la redazione della necessaria perizia asseverata puoi contattare Eurotecna

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