
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 2 febbraio 2026, n. 30, l’Italia recepisce la Direttiva (UE) 2024/825, dedicata alla responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde e al rafforzamento della tutela contro le pratiche commerciali sleali.
Il provvedimento conferma in modo chiaro il valore delle certificazioni di parte terza come strumento concreto di prevenzione e contrasto al greenwashing.
Cos’è il Greenwashing?
Il greenwashing è l’uso di messaggi o simboli ambientali che fanno apparire un prodotto o un servizio più sostenibile di quanto sia realmente, senza prove adeguate o verificabili.
Il quadro europeo: la Direttiva 2024/825/UE
La cosiddetta “Direttiva Greenwashing”, pubblicata il 6 marzo 2024 ed entrata in vigore il 26 marzo 2024, introduce nuove misure per migliorare la trasparenza delle informazioni ambientali rivolte ai consumatori.
L’obiettivo è rafforzare la tutela contro comunicazioni commerciali fuorvianti, intervenendo in particolare sulle dichiarazioni ambientali, sui marchi di sostenibilità e sull’uso improprio di claim “green”.
Tra gli aspetti di maggiore rilievo introdotti dalla Direttiva si evidenziano:
- la definizione di sistema di certificazione ambientale;
- la precisazione del concetto di terza parte indipendente;
- l’ampliamento dell’elenco delle pratiche commerciali sleali, con particolare attenzione all’utilizzo di marchi o etichette di sostenibilità non supportati da sistemi di certificazione adeguati.
Il recepimento nazionale: il D.Lgs. 30/2026
Con il D.Lgs. 30/2026, in vigore dal 24 marzo 2026 e applicabile dal 27 settembre 2026, il legislatore italiano introduce il nuovo riferimento normativo nazionale in materia di greenwashing.
Il decreto modifica in modo significativo il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), rafforzando la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e introducendo regole più stringenti a tutela del consumatore rispetto alle dichiarazioni ambientali.
Ambito di applicazione
Il decreto si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano i rapporti tra professionisti e consumatori, con riferimento alle pratiche commerciali connesse alla promozione e vendita di prodotti e servizi.
Ai sensi dell’art. 18 del Codice del Consumo:
Pratica commerciale
È qualsiasi azione, omissione, condotta, dichiarazione o comunicazione commerciale, inclusa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.
Consumatore
È qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
Professionista
È qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché chiunque operi in suo nome o per suo conto.
Prodotto
È qualsiasi bene o servizio, compresi beni immobili, servizi digitali, contenuti digitali, diritti e obblighi.
Le nuove definizioni introdotte dal decreto
Uno degli elementi più rilevanti del nuovo impianto normativo riguarda la definizione di asserzione ambientale.
Per asserzione ambientale si intende, nell’ambito di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione non obbligatoria ai sensi del diritto europeo o nazionale che, in qualunque forma — testuale, grafica, simbolica o figurativa — affermi o lasci intendere che un prodotto, una categoria di prodotti, un marchio o un operatore economico abbia un impatto positivo, nullo o meno dannoso sull’ambiente, oppure che abbia migliorato nel tempo le proprie prestazioni ambientali.
Il decreto introduce inoltre il concetto di asserzione ambientale generica, da considerarsi vietata quando non risulti accompagnata da una specificazione chiara ed evidente, fornita attraverso lo stesso mezzo di comunicazione.
In altri termini, una dichiarazione ambientale, per poter essere ritenuta ammissibile, non deve essere vaga o indeterminata, ma deve essere supportata da elementi verificabili e comprensibili.
Etichette di sostenibilità e sistemi di certificazione
Il nuovo decreto qualifica come pratica commerciale ingannevole l’esposizione di un’etichetta di sostenibilità che:
- non sia basata su un sistema di certificazione;
- oppure non sia stabilita da un’autorità pubblica.
Il testo normativo definisce il sistema di certificazione come un sistema di verifica svolto da una terza parte, finalizzato a certificare che un prodotto, un processo o un’impresa sia conforme a determinati requisiti e che consenta l’utilizzo di una corrispondente etichetta di sostenibilità.
Affinché tale sistema sia ritenuto conforme, devono essere soddisfatte precise condizioni, tra cui:
- accessibilità pubblica delle condizioni e dei requisiti del sistema;
- apertura del sistema, in condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, a tutti gli operatori economici in grado di rispettarne i requisiti;
- definizione dei requisiti da parte del titolare dello schema, con il coinvolgimento degli esperti pertinenti e dei portatori di interesse;
- presenza di procedure per la gestione delle non conformità, comprese la sospensione o la revoca dell’uso dell’etichetta;
- attività di monitoraggio svolta da un soggetto terzo indipendente, dotato di adeguata competenza e operante secondo norme e procedure internazionali, europee o nazionali.
Il riferimento alla terza parte assume quindi un valore centrale: il soggetto incaricato della verifica deve essere indipendente sia dal titolare dello schema sia dall’operatore economico che intende avvalersi della certificazione.
Le nuove pratiche commerciali ingannevoli
Il D.Lgs. 30/2026 amplia l’elenco delle pratiche considerate ingannevoli ai sensi dell’art. 23 del Codice del Consumo. Tra le principali, si segnalano:
- l’esibizione di un’etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione o non stabilita da un’autorità pubblica;
- la formulazione di un’asserzione ambientale generica senza che il professionista sia in grado di dimostrare l’eccellenza delle prestazioni ambientali richiamate;
- la formulazione di un’asserzione ambientale riferita all’intero prodotto o all’intera attività del professionista, quando in realtà riguarda solo un aspetto specifico del prodotto o un singolo elemento dell’attività;
- l’affermazione che un prodotto abbia un impatto climatico neutro, ridotto o positivo basandosi esclusivamente sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra;
- la presentazione di requisiti già imposti dalla normativa europea per tutti i prodotti di una determinata categoria come se costituissero un elemento distintivo dell’offerta del professionista.
Il regime sanzionatorio
L’autorità competente in materia di pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra professionisti e consumatori è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
L’Autorità può intervenire d’ufficio oppure su segnalazione di soggetti o organizzazioni che vi abbiano interesse, disponendo l’inibizione della pratica scorretta, la rimozione dei suoi effetti e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative.
Le sanzioni previste comprendono:
- da 5.000 euro a 10.000.000 euro con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, in funzione della gravità e della durata della violazione;
- da 10.000 euro a 10.000.000 euro in caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza, inibitori o di rimozione degli effetti, nonché in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
- nei casi di reiterata inottemperanza, la possibile sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;
- per le infrazioni che interessano più Stati membri dell’Unione europea, una sanzione massima pari al 4% del fatturato annuo del professionista.
Il valore delle certificazioni di parte terza
Il nuovo impianto normativo rende ancora più evidente un principio fondamentale: nel rapporto B2C, le dichiarazioni ambientali devono essere fondate su elementi oggettivi, verificabili e comunicati in modo corretto.
Questo vale, ad esempio, anche per le affermazioni relative al contenuto di materiale riciclato di un prodotto. In tali casi, l’asserzione ambientale deve poggiare su un’etichetta di sostenibilità che, a sua volta, sia basata su un sistema di certificazione conforme ai requisiti di legge.
In assenza di tali presupposti, la dichiarazione può essere qualificata come ingannevole e quindi esporre l’operatore economico a contestazioni e sanzioni.
Un presidio concreto contro il greenwashing
Nel nuovo contesto normativo, le dichiarazioni ambientali rivolte al mercato B2C devono essere supportate da schemi di certificazione credibili, trasparenti e verificati da terza parte indipendente, oppure da etichette istituite da autorità pubbliche.
In questo quadro rientrano, in funzione dell’ambito di applicazione e del contenuto del claim, schemi quali ReMade®, Plastica Seconda Vita, GRS, RCS, FSC®, PEFC™ ed etichette ambientali riconosciute come EU Ecolabel, Blue Angel e Nordic Swan.
Resta tuttavia essenziale che il claim ambientale sia coerente con il perimetro effettivamente coperto dalla certificazione: non è la presenza del marchio in sé a rendere lecita la comunicazione, ma la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto realmente verificato.
Per le imprese, l’adozione di certificazioni di questo tipo rappresenta quindi un presidio concreto di affidabilità, utile a rafforzare la credibilità dei messaggi ambientali, ridurre il rischio di contestazioni e prevenire condotte riconducibili al greenwashing.
EUROTECNA affianca le aziende nell’analisi dei requisiti applicabili, nella definizione dei claim ambientali e nella scelta dei percorsi di certificazione più coerenti con prodotti, materiali e mercati di riferimento, per costruire comunicazioni ambientali solide, conformi e verificabili.
Scarica il Decreto Legislativo 20/02/2026 nr. 30