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Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

Autore:
Gianni Marcozzi

Pubblicato:
14 Maggio 2025

Ultima modifica:
14 Maggio 2025

Tempo di lettura: 2min

L’Accordo Stato Regioni è uno strumento fondamentale per la sicurezza e la formazione sul lavoro in Italia. In continua evoluzione, mira a garantire un elevato livello di preparazione per lavoratori, dirigenti e tutti gli attori coinvolti nella sicurezza aziendale. Approvato

L’Accordo Stato Regioni è uno strumento fondamentale per la sicurezza e la formazione sul lavoro in Italia. In continua evoluzione, mira a garantire un elevato livello di preparazione per lavoratori, dirigenti e tutti gli attori coinvolti nella sicurezza aziendale.

Approvato l’Accordo Stato Regioni 2025

Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato definitivamente l’Accordo che definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in ambito salute e sicurezza sul lavoro. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che indicherà la data di entrata in vigore e avvierà le nuove disposizioni, eventualmente con periodi di transizione.

Il Nuovo Accordo Stato Regioni abrogherà gli Accordi precedenti:

  • Accordo Stato Regioni del 2011 relativo alla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti ex art 37 D.lgs 81/08 e datori di lavoro Rspp ex articolo 34 D.lgs 81/08;
  • Accordo Stato Regioni del 2012 relativo alla formazione degli addetti incaricati all’uso di attrezzature pericolose ex art 73 comma 5 D.lgs 81/08;
  • L’Accordo interpretativo del 25/07/2012;
  • Accordo del 2016 (relativo alla formazione degli Rspp e Aspp ex art 32 D.lgs 81/08).

È importante sottolineare che l’Accordo non ha ancora efficacia giuridica vincolante, poiché, secondo la prassi consolidata, diventa operativo solo con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Fino a quel momento, continuano ad applicarsi integralmente gli Accordi precedenti (2011 e 2012).

Questa condizione è in linea con quanto accaduto per gli Accordi precedenti, la cui validità è stata espressamente subordinata alla pubblicazione ufficiale, che segna il momento in cui si perfeziona l’efficacia normativa, come previsto dall’art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale (Premesse al Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262).

Cos’è l’Accordo Stato Regioni?

L’Accordo Stato Regioni (ASR) è un documento emanato dalla Conferenza Stato-Regioni, che ha l’obiettivo di uniformare la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008. Creato per garantire standard formativi omogenei e di qualità su tutto il territorio nazionale, l’ASR mira a sensibilizzare sui rischi e a fornire le competenze necessarie per affrontarli.

L’Accordo stabilisce:

  • Requisiti formativi: definisce modalità, durate e contenuti minimi per la formazione di lavoratori e datori di lavoro.

  • Qualità della formazione: uniforma i percorsi formativi per garantire un livello educativo omogeneo a livello nazionale.

  • Monitoraggio dell’applicazione: introduce controlli per verificare il rispetto delle disposizioni da parte dei soggetti che erogano la formazione.

Introdotto nel 2011, l’Accordo è stato aggiornato più volte per rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro e delle normative.

Accordo Stato Regioni e formazione

La formazione dei lavoratori è una componente centrale dell’Accordo Stato Regioni, mirata a garantire che ogni lavoratore sia adeguatamente preparato per svolgere il proprio lavoro in sicurezza, minimizzando i rischi professionali.

Gli obiettivi principali sono:

  • Aumentare la consapevolezza dei rischi: fornire ai lavoratori le competenze per riconoscere e gestire i pericoli associati alle loro mansioni.

  • Promuovere la cultura della sicurezza: oltre a prevenire incidenti, è fondamentale sviluppare una mentalità orientata alla sicurezza, incentivando il rispetto delle normative.

  • Soddisfare i requisiti normativi: ogni percorso formativo deve essere conforme al D.Lgs. 81/08 e agli Accordi Stato-Regioni.

L’Accordo prevede un percorso formativo a più livelli, obbligatorio per tutti i lavoratori:

  1. Formazione Generale: livello base per ogni settore, che fornisce le nozioni fondamentali sulla sicurezza.

  2. Formazione Specifica: approfondimento sui rischi legati a ciascun tipo di mansione o ambiente di lavoro.

  3. Aggiornamento Periodico: necessario per mantenere le competenze aggiornate secondo le normative e le evoluzioni del settore.

I corsi variano in base al rischio associato all’attività svolta, con modalità di erogazione che comprendono aula, e-learning e videoconferenze, per garantire soluzioni flessibili senza compromettere la qualità.

L’Accordo definisce tutti i soggetti a cui si applicano le nuove disposizioni, che corrispondono alle figure principali del sistema aziendale di prevenzione e protezione dai rischi, nonché dei cantieri, come stabilito dagli articoli 32, 34, 37, 97 e 98 del D.Lgs. 81/2008 e dalle normative specifiche. In particolare, l’Accordo si rivolge ai seguenti destinatari:

  • Lavoratori, dirigenti e preposti: destinatari della formazione generale e specifica secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008;
  • Datori di lavoro, sia in qualità di responsabili della formazione dei propri dipendenti, sia come:
    • Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), se decidono di svolgere direttamente tali compiti, come previsto dall’art. 34;
  • Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32), per i quali la formazione è regolamentata in termini di contenuti e crediti formativi minimi per accedere alla funzione;
  • Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili (art. 98 del D.Lgs. 81/2008);
  • Lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, come previsto dall’art. 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177;
  • Operatori di attrezzature di lavoro per cui è necessaria una specifica abilitazione, secondo l’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
  • Datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie (art. 97 del D.Lgs. 81/2008).

Quando entrerà in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni?

Nel maggio 2024, il Ministero del Lavoro ha diffuso la bozza finale del nuovo Accordo Stato Regioni, con l’intento di semplificare l’accesso alla formazione obbligatoria. Il processo ha subito un ritardo di due anni, ma ora il testo è definitivo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista entro la fine dell’anno.

Il nuovo Accordo apporterà modifiche alla modalità di erogazione dei corsi, ai soggetti formatori e alle figure coinvolte, tra cui datori di lavoro, preposti e lavoratori.

Nuovo Accordo Stato Regioni 2025: le novità

Il Nuovo Accordo 2025 apporta significativi cambiamenti rispetto alla versione precedente, con l’obiettivo di semplificare e uniformare la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Le principali novità includono:

  • Centralizzazione delle normative: unificazione delle disposizioni in un unico documento per semplificare l’accesso alle informazioni e applicare più facilmente le normative.

  • Unificazione dei percorsi formativi: definizione di un quadro unico per la formazione obbligatoria, standardizzando la durata e i contenuti.

  • Formazione per ambienti sospetti di inquinamento: corsi specifici per lavoratori in ambienti a rischio di inquinamento.

  • Verifica dell’apprendimento: ogni corso dovrà includere un test per certificare l’acquisizione delle competenze.

Novità sui soggetti formatori

Il nuovo Accordo introduce cambiamenti riguardo ai soggetti autorizzati ad erogare la formazione in tema di sicurezza:

  • Soggetti istituzionali: enti pubblici, università e ordini professionali già legittimati a fornire formazione.

  • Soggetti accreditati: privati che desiderano erogare corsi devono essere accreditati presso le autorità competenti e avere almeno tre anni di esperienza documentata.

  • Altri soggetti: includono fondi interprofessionali, associazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori, con specifici settori di riferimento.

 

Scarica l’Accordo

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