+39 0735 593552 +39 334 8500515 Via Ischia I^, 278 – 63066 Grottammare (AP)
Società Certificata
ISO 9001:2015
Ente di Formazione Accreditato
Decreto della Regione Marche Nr. 723/IFD del 02 LUGLIO 2021
Richiedi un preventivo

Dal 1 gennaio 2023 Attestazione SOA obbligatoria per superbonus e bonus edilizi

Eurotecna Srl > News > Dal 1 gennaio 2023 Attestazione SOA obbligatoria per superbonus e bonus edilizi

Dal 1° luglio 2023 scatta l’obbligo di qualificazione SOA per i lavori superiori a 516.000 euro che accedono ad incentivi fiscali, non applicabile ai lavori già in corso.

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 117 del 20 maggio 2022) la legge n. 51/2022 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Ufficializzate, quindi, le nuove misure previste dal Governo in materia di detrazioni fiscali. In particolare, parliamo del nuovo requisito richiesto per accedere al Superbonus e agli altri bonus edilizi legati alle riqualificazioni energetiche ed antisismiche, che ha lo scopo di estendere la certificazione necessaria per accedere al mercato delle opere pubbliche anche al settore dei lavori privati.

Ambito di applicazione

L’articolo 10 del testo in Gazzetta prevede un nuovo sistema di qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Il nuovo requisito si applicherà indistintamente a tutti i bonus edilizi sotto indicati, ossia:

  • Superbonus 110%;
  • ecobonus ordinario;
  • bonus casa e sismabonus ordinario;
  • bonus facciate;
  • bonus fotovoltaico ordinario;
  • bonus colonnine di ricarica ordinario;
  • bonus barriere architettoniche 75%.

Unica discriminante sarà l’importo dei lavori complessivi: il nuovo obbligo si applicherà esclusivamente per importi maggiori di 516.000 euro.

L’obbligo di attestazione NON si applica, invece, ai:

  • lavori già in corso di esecuzione (alla data di entrata in vigore del provvedimento, il 21 maggio 2022);
  • ai contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge in esame (il 21 maggio 2022).
Termini

L’obbligo di attestazione SOA in capo alle imprese sarà obbligatorio per accedere alle detrazioni fiscali a partire dal 1° luglio 2023; anche le imprese che avevano sottoscritto un contratto per la qualificazione saranno sottoposte a verifica dell’attestazione.

Regime transitorio

E’ previsto un regime transitorio: dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2023 è possibile dimostrare di avere stipulato un contratto per la qualificazione da parte di un soggetto terzo (l’attestazione SOA).

Queste, in sintesi, le due date da tenere a mente:

  • dal 1° luglio 2023 scatterà l’obbligo per le imprese di essere in possesso di detta certificazione per poter eseguire i lavori;
  • dal  gennaio 2023 al 30 giugno 2023 le imprese devono dimostrare di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni.
Cos’è la SOA?

La certificazione SOA è l’attestazione abilitante l’impresa a partecipare a gare di appalto aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro (ai sensi dell’articolo 84 c. 1 del Codice appalti). Viene rilasciata, in maniera imparziale e non discriminatoria, da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta.

La SOA raggruppa le varie opere in due categorie principali:

  • opere di carattere generale – OG
  • opere specializzate – OS

All’interno delle 13 categorie di opere di carattere generale ricadono le principali categorie (categorie OG 1 – Edifici civili e industriali, OG 11 – Impianti tecnologici, ecc.).

 

Requisiti

Affinché l’impresa esecutrice ottenga la certificazione SOA deve possedere:

  • requisiti di idoneità professionale: i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
  • adeguata capacità economica e finanziaria:  l’impresa deve detenere un fatturato minimo annuo, idonee dichiarazioni bancarie, fornire informazioni riguardo i propri conti annuali e il fatturato globale;
  • adeguate capacità tecniche e professionali: l’operatore economico deve fornire un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, indicare i tecnici operanti nell’ambito della propria impresa e i relativi titoli di studio, descrivere le attrezzature tecniche, i materiali e le misure adottate per garantire la qualità dei lavori, misure di gestione ambientale, indicazione riguardo l’organico medio annuo.

E’ necessario, inoltre, l’integrità morale e fiscale: l’esecutore non deve aver commesso delitti, frodi fiscali, crimini, false dichiarazioni, sfruttamento del lavoro minorile.

Validità SOA?

La certificazione SOA vale 5 anni (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da Organismi SOA appositamente autorizzati, al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa interessata; in particolare, verranno presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi dieci anni e i cinque migliori documenti di reddito tra gli ultimi dieci approvati e depositati.

Come faccio ad ottenere la SOA?

Ogni impresa appartenente al settore delle costruzioni che desideri concorrere a bandi di gara indetti dalle amministrazioni pubbliche ai fini di appaltare lavori di importi maggiori di € 150.000 è obbligata ad ottenere la certificazione SOA. Per ottenere la la suddetta certificazione è obbligatorio disporre di un sistema di qualità aziendale, che sia certificato secondo la vigente norma (UNI EN ISO 9001), ai sensi del comma 1,  art. 63 dpr 207/2010 (ad esclusione delle classifiche I e II).

In base alla normativa vigente, gli organismi di attestazione SOA, sono tenuti a riscontrare la bontà, veridicità, correttezza e sostanza di tutti i documenti che l’impresa utilizza ai fini della dimostrazione dei requisiti utili alla propria qualificazione; tale processo di verifica prevede che la SOA interroghi sistemi informativi, banche dati, enti che hanno rilasciato dichiarazioni o certificati.

 

Eurotecna fornisce consulenza specializzata per la verifica dei requisiti per l’ottenimento delle attestazioni SOA e per la certificazione ISO9001 del tuo Sistema di Gestione della Qualità.

 

SCARICA IL DECRETO LEGGE

Legge-20maggio2022_51

About the author

Leave a Reply