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Formazione del DATORE DI LAVORO, cosa prevede il nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/2025?

Autore:
Gianni Marcozzi

Pubblicato:
25 Giugno 2025

Ultima modifica:
30 Giugno 2025

Tempo di lettura: 2min

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto importanti aggiornamenti in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro, con un focus specifico sul ruolo del datore di lavoro, così come definito dal D.Lgs. 81/2008, in

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto importanti aggiornamenti in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro, con un focus specifico sul ruolo del datore di lavoro, così come definito dal D.Lgs. 81/2008, in un’ottica generale e trasversale a tutti i settori produttivi.

Tra le principali novità, spicca l’introduzione di un percorso formativo strutturato e obbligatorio per i datori di lavoro, finalizzato a rafforzarne le competenze e la consapevolezza del ruolo in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori.

STRUTTURA E CONTENUTI

Finalità generale

Il corso è progettato per fornire al datore di lavoro competenze organizzative, gestionali e giuridiche utili a gestire in modo efficace e sostanziale i processi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, andando oltre la mera adozione formale di documenti e procedure.

Durata complessiva

La formazione ha una durata minima di 16 ore, articolata in due moduli obbligatori, a cui può aggiungersi un terzo modulo specifico per alcuni contesti lavorativi.

Moduli obbligatori (per tutti i datori di lavoro)

  1. Modulo Giuridico-Normativo
    Contenuti:

    • Quadro legislativo di riferimento in materia di SSL;
    • Obblighi e responsabilità del datore di lavoro;
    • Delega di funzioni;
    • Ruolo e funzioni degli organi di vigilanza.
  2. Modulo di Organizzazione e Gestione della SSL
    Contenuti:

    • Valutazione dei rischi e misure di prevenzione;
    • Gestione delle emergenze;
    • Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
    • Sistemi di gestione della sicurezza;
    • Strumenti per il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori.

 

Modulo aggiuntivo “Cantieri” (6 ore)

Destinatari: esclusivamente i datori di lavoro dell’impresa affidataria che operano nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi dell’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008.

Contenuti del modulo:

  • Compiti e responsabilità specifiche dell’impresa affidataria in cantiere;
  • Coordinamento con il committente e le altre imprese esecutrici;
  • Misure preventive e protettive nei contesti temporanei e dinamici;
  • Interfaccia con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
  • Gestione operativa della sicurezza in cantiere.

 

Aggiornamento della formazione per datori di lavoro

(ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025)

L’aggiornamento della formazione rappresenta un elemento essenziale per garantire il mantenimento e l’efficacia delle competenze acquisite dal datore di lavoro nello svolgimento delle proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).

Frequenza e durata

  • L’aggiornamento deve essere effettuato con periodicità quinquennale (ogni 5 anni) a partire dalla data riportata sull’attestato di formazione iniziale.
  • La durata minima prevista è di 6 ore per ogni ciclo di aggiornamento.

 

Specificità per i datori di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo “Cantieri” (previsto per le imprese affidatarie operanti in cantieri temporanei o mobili, ai sensi dell’art. 97, co. 3-ter del D.Lgs. 81/2008) e permangano le condizioni che ne richiedono l’applicazione, l’aggiornamento quinquennale dovrà comprendere anche i contenuti specifici legati alla sicurezza nei cantieri.

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede diverse modalità di svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento destinati ai datori di lavoro, al fine di garantire flessibilità organizzativa e accessibilità ai contenuti formativi, pur mantenendo l’efficacia didattica e la tracciabilità dell’apprendimento.

Le modalità previste sono le seguenti:

  1. Formazione in presenza
  • Svolgimento presso sedi fisiche accreditate o in azienda, con la presenza simultanea di docenti e partecipanti.
  1. Videoconferenza sincrona
  • Modalità che consente la partecipazione a distanza tramite piattaforme digitali, con collegamento sincrono (in tempo reale) tra docente e discenti.
  1. Formazione in e-learning
  • Modalità fruibile in differita tramite piattaforme digitali certificate e strutturate secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

(Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – Parte II, punto 3)

Al fine di garantire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, l’Accordo del 17 aprile 2025 introduce una disciplina transitoria per l’adeguamento dei datori di lavoro ai nuovi requisiti formativi.

I datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti a frequentare il corso di formazione previsto dal nuovo Accordo, come definito nella Parte II, punto 3.

  • Il corso deve essere completato entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.
  • Trascorso tale termine, l’adempimento dell’obbligo formativo sarà condizione necessaria per l’assunzione del ruolo di DLSPP.

 

Riconoscimento dei corsi pregressi

I percorsi formativi già svolti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo sono considerati validi a condizione che:

  • I contenuti erogati risultino conformi ai requisiti minimi definiti nel nuovo Accordo 2025;
  • Sia disponibile un attestato di frequenza che riporti la data di completamento del corso e la coerenza con i contenuti richiesti.

In tali casi, l’obbligo di aggiornamento periodico decorrerà a partire dalla data di conclusione del corso indicata sull’attestato.

Questa disposizione consente un periodo transitorio utile per l’adeguamento delle imprese e dei datori di lavoro, garantendo la continuità della funzione preventiva in azienda, nel rispetto del quadro normativo aggiornato.

CONCLUSIONE

Il nuovo impianto formativo previsto dall’Accordo 2025 mira a rafforzare il ruolo attivo del datore di lavoro nella costruzione di un sistema aziendale realmente orientato alla prevenzione e alla tutela della salute e sicurezza, superando un approccio puramente documentale. La formazione diventa così uno strumento strategico per un’effettiva presa in carico del rischio e per la promozione di una cultura della sicurezza condivisa e partecipata.

Contatta Eurotecna per ulteriori approfondimenti e per pianificare la tua formazione.

 

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